L’istituto della separazione personale dei coniugi, individua due tipologie di separazione: quella consensuale, disciplinata dall’art. 158 c.c. e quella giudiziale, disciplinata dall’art. 151 c.c.
Requisito indispensabile affinché si possa chiedere la separazione sia consensuale che giudiziale, è che, indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole.
Quella della separazione consensuale è certamente la procedura più celere ed economica per porre fine al rapporto matrimoniale.
Essa consiste in un accordo tra i coniugi che viene rappresentato in un apposito atto, un ricorso, all’interno del quale vengono elencate tutte le condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi, tra cui gli accordi sull’assegnazione della casa coniugale, sull’affidamento dei figli, sul mantenimento e sulle modalità di frequentazione degli stessi, nonché sulla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge più debole.
Durante la prima udienza dinanzi al Presidente del tribunale dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi.
Nell’ipotesi in cui, si tratti di separazione giudiziale, e la conciliazione andasse a buon fine, si procederebbe alla redazione del verbale di conciliazione, in cui sarebbe riportata la volontà dei coniugi.
Laddove i coniugi in sede di separazione giudiziale non addivengano ad una conciliazione, il Presidente emetterà i provvedimenti provvisori ed urgenti sul mantenimento e in merito alla prole rinviando la causa innanzi al Giudice Istruttore.
Laddove il ricorso proposto sia consensuale l’’ipotesi più frequente, invece, è quella in cui le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il Presidente del Tribunale a seguito della rinnovata volontà dei coniugi di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, trasmette il fascicolo al PM e poi al collegio per procedere alla c.d. omologazione ponendo particolare attenzione e cura all’aspetto dell’affidamento e del mantenimento della prole.
Quando l’accordo dei coniugi, in tema di affidamento e mantenimento dei figli, è in contrasto con l’interesse degli stessi, il Presidente in sede di udienza indica le modificazioni da adottare nell’interesse della prole e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l’omologazione.
Qualora invece, il giudice ritenga che gli accordi non siano pregiudizievoli né per i coniugi né, soprattutto, per la prole, emette darà avvio al procedimento di ufficio sopra descritto.
A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l’instaurarsi di una vera e propria “lite giudiziale”, con la possibilità di poter addebitare la separazione ad uno dei coniugi.
In sintesi, il giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e solo se richiesto da uno dei coniugi o da entrambi, a quale di essi sia addebitabile la separazione, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La nuova disciplina della separazione dei coniugi, ha ampliato il campo di indagine per l’addebitabilità della separazione prevedendo che, oltre alle ipotesi tipiche che attengono la violazione dell’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza e collaborazione e di contribuzione ulteriori ipotesi giurisprudenziali.
Ne consegue quindi che il giudice adito per dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, non può esimersi dall’esaminare nel loro complesso i comportamenti di ciascuno dei due coniugi, al fine di individuare quali vadano ascritti a titolo di responsabilità ai fini della separazione.
All’esito del giudizio il giudice si pronuncia anche in relazione all’affidamento dei figli. Si dichiara dunque se e a quale dei coniugi vadano affidati i figli e le modalità con cui il coniuge non affidatario debba contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione degli stessi. Il Giudice disporrà anche in relazione all’assegnazione dell’abitazione familiare che spetterà di preferenza, al coniuge affidatario.
Il diritto al mantenimento tra coniugi (non interessante la prole) sarà concesso, in ogni caso, al coniuge che ha ottenuto l’addebitabilità della separazione all’altro. Altra questione è quella inerente agli alimenti il cui diritto è sempre riconosciuto al coniuge che versa in stato di bisogno. L’entità della somministrazione del mantenimento viene determinata in relazione alle circostanze di fatto e ai redditi del coniuge obbligato.